CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo V
Art. 1562
Pagamento del prezzo.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.
Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1562