CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo V
Art. 1563
Scadenza delle singole prestazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti.
Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1563