CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo V

Art. 1560

Entità della somministrazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto. Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto. Se l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno, ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1560

In sintesi

L'articolo disciplina come calcolare il quantitativo delle cose da fornire in un contratto di somministrazione. Se nel contratto non viene specificata la quantità, si presume che sia dovuta quella corrispondente al normale fabbisogno del beneficiario al momento della conclusione del contratto. Nel caso in cui le parti abbiano indicato solo un limite minimo e massimo, spetta al beneficiario decidere la quantità dovuta entro tali limiti. Infine, se la fornitura è parametrata al fabbisogno ma è previsto un minimo garantito, il beneficiario è obbligato a ricevere la quantità del proprio fabbisogno solo se questa supera la soglia minima fissata.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce criteri chiari per quantificare le prestazioni dovute quando le parti non ne hanno precisato l'esatta entità nel contratto. Essa mira a tutelare le esigenze effettive dell'avente diritto, garantendo al contempo un quadro di riferimento certo nei rapporti continuativi.

A chi si applica

Si applica alle parti di un contratto di somministrazione, ovvero al somministrante e all'avente diritto alla somministrazione.

Esempio pratico

Un ristorante stipula un contratto con un fornitore di farina senza indicare il quantitativo mensile esatto. In base alla norma, il fornitore dovrà erogare la quantità necessaria a coprire l'ordinario fabbisogno del locale, valutato al momento della stipula. Se le parti hanno pattuito un range tra 100 e 500 kg al mese, sarà il ristoratore a scegliere di volta in volta la quantità esatta entro tale intervallo.

Adempimenti e conseguenze

L'avente diritto è tenuto a ricevere e corrispondere la quantità legata al proprio fabbisogno qualora questo superi il minimo contrattuale stabilito.

Domande frequenti

Cosa succede se il contratto di somministrazione non quantifica le forniture dovute?Si intende pattuita la quantità corrispondente al normale fabbisogno della parte che ha diritto alla somministrazione, considerando il momento in cui il contratto è stato concluso.
Chi decide il quantitativo se sono stati fissati solo un minimo e un massimo?La facoltà di stabilire l'esatto quantitativo dovuto spetta all'avente diritto alla somministrazione, purché rimanga all'interno dei limiti minimo e massimo stabiliti dalle parti.
Come funziona se la somministrazione è legata al fabbisogno ma è previsto un minimo?Se l'entità deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è presente un minimo contrattuale, l'avente diritto è vincolato alla quantità del proprio fabbisogno se questo risulta superiore al minimo stesso.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo