Art. 1560
Entità della somministrazione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1560
Entità della somministrazione.
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L'articolo disciplina come calcolare il quantitativo delle cose da fornire in un contratto di somministrazione. Se nel contratto non viene specificata la quantità, si presume che sia dovuta quella corrispondente al normale fabbisogno del beneficiario al momento della conclusione del contratto. Nel caso in cui le parti abbiano indicato solo un limite minimo e massimo, spetta al beneficiario decidere la quantità dovuta entro tali limiti. Infine, se la fornitura è parametrata al fabbisogno ma è previsto un minimo garantito, il beneficiario è obbligato a ricevere la quantità del proprio fabbisogno solo se questa supera la soglia minima fissata.
La norma stabilisce criteri chiari per quantificare le prestazioni dovute quando le parti non ne hanno precisato l'esatta entità nel contratto. Essa mira a tutelare le esigenze effettive dell'avente diritto, garantendo al contempo un quadro di riferimento certo nei rapporti continuativi.
Si applica alle parti di un contratto di somministrazione, ovvero al somministrante e all'avente diritto alla somministrazione.
Un ristorante stipula un contratto con un fornitore di farina senza indicare il quantitativo mensile esatto. In base alla norma, il fornitore dovrà erogare la quantità necessaria a coprire l'ordinario fabbisogno del locale, valutato al momento della stipula. Se le parti hanno pattuito un range tra 100 e 500 kg al mese, sarà il ristoratore a scegliere di volta in volta la quantità esatta entro tale intervallo.
L'avente diritto è tenuto a ricevere e corrispondere la quantità legata al proprio fabbisogno qualora questo superi il minimo contrattuale stabilito.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.