CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IV
Art. 1556
Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1556