CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo III

Art. 1552

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1552

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo