CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo II

Art. 1551

Inadempimento.

In vigore dal 19 apr 1942
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli , salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali. Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
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