CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo II
Art. 1551
1666 / 3261Inadempimento.
In vigore dal 19 apr 1942
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli , salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1551