CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IV

Art. 1558

Disponibilità delle cose.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo. Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1558

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