CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo V

Art. 1570

Rinvio.

In vigore dal 19 apr 1942
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1570

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo