CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 1574

Locazione senza determinazione di tempo.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s'intende convenuta: 1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali; 2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione; 3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo; 4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1574

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