CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 1579

Limitazioni convenzionali della responsabilità

In vigore dal 19 apr 1942
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1579

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