CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 1584

Diritti del conduttore in caso di riparazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1584

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