Art. 1586
Pretese da parte di terzi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1586
Pretese da parte di terzi.
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Se soggetti terzi pretendono di avere diritti sul bene preso in affitto e recano molestie, l'inquilino deve avvertire tempestivamente il proprietario. Nel caso in cui tali terzi decidano di fare causa in tribunale, il proprietario ha l'obbligo di assumere la gestione della lite se chiamato in causa. L'inquilino, a sua volta, deve essere estromesso dal processo su semplice indicazione del proprietario, purché non abbia uno specifico interesse a restare nella causa.
La norma serve a tutelare il conduttore dalle pretese giuridiche avanzate da terzi sul bene affittato, trasferendo sul locatore l'onere di difendere i diritti sulla cosa locata.
Si applica al conduttore (inquilino) e al locatore (proprietario) nell'ambito di un contratto di locazione.
Un terzo sostiene di essere il vero titolare di un diritto sull'immobile affittato e cita in giudizio l'inquilino. L'inquilino avvisa subito il proprietario e, non avendo un interesse diretto nella disputa sulla titolarità, chiede e ottiene di uscire dal processo indicando il proprietario, che subentra nella lite.
Il conduttore è obbligato a dare pronto avviso al locatore delle molestie e pretese dei terzi; se non lo fa, rischia di dover risarcire i danni. Se chiamato in processo, il locatore è tenuto ad assumere la lite.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.