CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1587
Obbligazioni principali del conduttore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1587