CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 1589

Incendio di cosa assicurata.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1589

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