CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1594
Sublocazione o cessione della locazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1594