CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 1598

Garanzie della locazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1598

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