CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1598
Garanzie della locazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1598