CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 1601

Risarcimento del danno al conduttore licenziato.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1601

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo