CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1601
Risarcimento del danno al conduttore licenziato.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1601