CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 1602

Effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente.

In vigore dal 19 apr 1942
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
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