CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1603
Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1603