CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 1608
Garanzie per il pagamento della pigione.
In vigore dal 19 apr 1942
Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1608