CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. II

Art. 1610

Spurgo di pozzi e di latrine.

In vigore dal 19 apr 1942
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1610

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