CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 1610
Spurgo di pozzi e di latrine.
In vigore dal 19 apr 1942
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1610