Art. 1609
Piccole riparazioni a carico dell'inquilino.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1609
Piccole riparazioni a carico dell'inquilino.
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La disposizione stabilisce che l'inquilino deve eseguire a proprie spese le riparazioni di piccola manutenzione causate dal normale uso del bene. Al contrario, restano escluse le riparazioni dovute all'invecchiamento del bene (vetustà) o a eventi imprevedibili e inevitabili (caso fortuito). Nel caso in cui le parti non abbiano pattuito diversamente nel contratto, l'individuazione esatta di tali piccole riparazioni viene stabilita secondo gli usi locali.
La norma definisce l'ambito degli interventi di piccola manutenzione per stabilire con precisione quali spese di riparazione gravino direttamente sull'inquilino.
Si applica all'inquilino (conduttore) e al proprietario (locatore) nell'ambito di un rapporto di locazione.
Se una maniglia di una porta interna si allenta o si logora a causa dell'uso quotidiano, la spesa per sistemarla spetta all'inquilino. Se invece una tubatura cede improvvisamente per vecchiaia dei materiali o a causa di un evento fortuito straordinario, la riparazione non è a carico dell'inquilino.
L'inquilino ha l'obbligo di eseguire a proprie spese le riparazioni di piccola manutenzione derivanti dal deterioramento dovuto all'uso.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.