CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 1613
Facoltà di recesso degli impiegati pubblici.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purchè questo non sia stato disposto su loro domanda.
Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1613