CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. III§ 1

Art. 1616

Affitto senza determinazione di tempo.

In vigore dal 19 apr 1942
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso. Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1616

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