CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. III§ 1

Art. 1621

Riparazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1621

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