CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 1
Art. 1623
Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale.
In vigore dal 19 apr 1942
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell'autorità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1623