CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 2
Art. 1628
Durata minima dell'affitto.
In vigore dal 19 apr 1942
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1628