CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 1
Art. 1625
Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la disposizione dell'.
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1625