Art. 1622
Perdite determinate da riparazioni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1622
Perdite determinate da riparazioni.
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La disposizione disciplina i casi in cui il locatore deve eseguire delle riparazioni a suo carico e queste causano un danno economico all'affittuario. Se la perdita subita supera un quinto del reddito annuale (oppure un quinto del reddito complessivo per affitti fino a un anno), l'affittuario ha a disposizione specifici rimedi. In particolare, può richiedere una riduzione del canone d'affitto proporzionata al reddito perso. In alternativa, in base alle circostanze concrete, può domandare lo scioglimento del contratto.
La norma mira a tutelare l'affittuario dal pregiudizio economico subito a causa di riparazioni spettanti al locatore, riequilibrando o sciogliendo il rapporto contrattuale quando il danno supera una determinata soglia.
Si applica ai locatori tenuti a eseguire riparazioni a proprio carico e agli affittuari che subiscono perdite di reddito a causa di tali lavori.
Un affittuario gestisce un bene produttivo e il proprietario (locatore) deve svolgere urgenti lavori strutturali a proprio carico che ne bloccano in parte l'attività. A causa dei lavori, l'affittuario subisce una perdita economica superiore al 20% del suo reddito annuale. Di conseguenza, l'affittuario chiede la riduzione del canone d'affitto o, se l'attività non può proseguire adeguatamente, lo scioglimento del contratto.
L'affittuario può domandare la riduzione del fitto in proporzione al minor reddito oppure lo scioglimento del contratto qualora le riparazioni a carico del locatore gli causino una perdita superiore al quinto del reddito previsto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.