Art. 1622 · Perdite determinate da riparazioni.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 1

Art. 1622

1737 / 3280

Perdite determinate da riparazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1622