Art. 1619
Diritto di controllo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1619
Diritto di controllo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1619
L'articolo attribuisce al locatore il potere di controllare e accertare il corretto operato dell'affittuario. Questo controllo può avvenire in ogni momento, senza vincoli temporali prefissati indicati dalla legge. Per svolgere la verifica, il locatore ha la facoltà di recarsi direttamente sul posto. Lo scopo esclusivo di tale attività è verificare che l'affittuario stia osservando gli obblighi posti a suo carico.
La norma consente al proprietario di verificare in qualsiasi momento che la persona a cui ha concesso il bene stia rispettando tutti i doveri previsti dal contratto.
La norma riguarda il locatore, che è titolare del diritto di controllo, e l'affittuario, che è tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali.
Il proprietario di un terreno agricolo concesso in affitto decide di recarsi sul posto per un sopralluogo. Durante l'accesso, verifica di persona se l'affittuario sta curando la coltivazione e mantenendo il fondo secondo i doveri stabiliti. L'affittuario deve consentire la verifica dell'adempimento dei propri compiti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.