CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 1
Art. 1619
1734 / 3261Diritto di controllo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1619