Art. 1619 · Diritto di controllo.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 1

Art. 1619

1734 / 3280

Diritto di controllo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1619