CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. II

Art. 1614

Morte dell'inquilino.

In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1614

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