CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 1614
1729 / 3261Morte dell'inquilino.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1614