Art. 1614 · Morte dell'inquilino.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. II

Art. 1614

1729 / 3261

Morte dell'inquilino.

In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1614