CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. II

Art. 1612

Recesso convenzionale del locatore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1612

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