CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. II

Art. 1607

Durata massima della locazione di case.

In vigore dal 19 apr 1942
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1607

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