Art. 1607 · Durata massima della locazione di case.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. II

Art. 1607

1722 / 3261

Durata massima della locazione di case.

In vigore dal 19 apr 1942
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1607