CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 1607
1722 / 3261Durata massima della locazione di case.
In vigore dal 19 apr 1942
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1607