CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 1
Art. 1624
Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto.
In vigore dal 19 apr 1942
L'affittuario non può subaffittare la cosa senza consenso del locatore.
La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1624