CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 1
Art. 1624
1739 / 3261Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto.
In vigore dal 19 apr 1942
L'affittuario non può subaffittare la cosa senza consenso del locatore.
La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1624