CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. III§ 1

Art. 1626

Incapacità o insolvenza dell'affittuario.

In vigore dal 19 apr 1942
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1626

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