CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 2
Art. 1629
Fondi destinati al rimboschimento.
In vigore dal 19 apr 1942
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1629