Art. 1629 · Fondi destinati al rimboschimento.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 2

Art. 1629

1744 / 3280

Fondi destinati al rimboschimento.

In vigore dal 19 apr 1942
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1629