CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 1609
1724 / 3261Piccole riparazioni a carico dell'inquilino.
In vigore dal 19 apr 1942
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell' devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1609