Art. 1576
Mantenimento della cosa in buono stato locativo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1576
Mantenimento della cosa in buono stato locativo.
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Durante il periodo di locazione, il proprietario (locatore) è tenuto a effettuare tutte le riparazioni necessarie sul bene. L'inquilino (conduttore) deve invece farsi carico soltanto degli interventi di piccola manutenzione. Se la locazione ha per oggetto beni mobili, le spese per la conservazione e l'ordinaria manutenzione spettano all'inquilino, a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente.
La norma stabilisce la corretta ripartizione delle spese di manutenzione e riparazione tra chi concede un bene in locazione e chi lo utilizza, per garantire che il bene rimanga idoneo all'uso.
Si applica a locatori e conduttori (proprietari e inquilini o utilizzatori) di beni immobili e mobili concessi in locazione.
In un appartamento affittato, la sostituzione della caldaia rotta spetta al locatore poiché si tratta di una riparazione necessaria. Al contrario, la semplice sostituzione di una guarnizione usurata di un rubinetto è a carico del conduttore come piccola manutenzione.
Obbligo per il locatore di eseguire le riparazioni necessarie; obbligo per il conduttore di sostenere le spese di piccola manutenzione e, per i beni mobili, di conservazione e ordinaria manutenzione (salvo patto contrario).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.