CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1577
Necessità di riparazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purchè ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1577