CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1580
Cose pericolose per la salute.
In vigore dal 19 apr 1942
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1580