CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1583
Mancato godimento per riparazioni urgenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1583