Art. 1583 · Mancato godimento per riparazioni urgenti.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 1583

1698 / 3261

Mancato godimento per riparazioni urgenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1583