CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 1588

Perdita e deterioramento della cosa locata.

In vigore dal 19 apr 1942
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1588

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo